Il 4 agosto 2013 è stato convertito in legge (L.90/2013) il Decreto Legge 63/2013 che modifica il Dlgs 192/2005 ovvero la disciplina nazionale in materia di requisiti minimi e prestazione
energetica degli edifici.
In questo modo in Italia è stata recepita (in ritardo) la Direttiva 2010/31/UE, ora dovranno essere approvati i decreti attuativi nazionali, che modificheranno il DPR 59/2009 e
il DM 26.06.2009, ed i provvedimenti regionali, per le regioni dotate di una propria disciplina (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Prov.Trento, Valle d’Aosta).
Sul territorio nazionale ed anche in queste Regioni sono immediatamente in vigore quanto previsto dal nuovo articolo 15 del Dlgs 192/2005 le SANZIONI.
In particolare il comma 1 prevede che:
articolo 15 comma 1
"1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita' e l'attestato di
qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445."
Cosa significa ?L’Attestato non è più reso ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità) ma costituisce un Atto Notorio.
Autore: Kristian Fabbri
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