Una comoda e riassuntiva tabella degli obblighi in capo ai proprietari in caso di vendita o nuova locazione. Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio) In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (ma solo in quelli, appunto, soggetti a registrazione) deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici In caso di compravendita o di nuova locazione, salvo che nei casi di locazione di singole unità immobiliari, deve essere allegata al contratto copia dell’attestato di prestazione energetica Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») o allegazione, se dovuta, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 18.000 euro In caso di contratto di locazione di singola unità immobiliare (soggetto a registrazione) l’omessa dichiarazione (da raccogliere in «apposita clausola») comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (min. 500 euro – max. 2.000 euro) se la durata della locazione non eccede i tre anni In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro Fonte: Confedilizia-Ufficio Studi
Fonte: Compricasa s.a.s
Link: www.compricasasas.it
Scrivi commento
Audie Benham (venerdì, 03 febbraio 2017 08:12)
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!