L'Attestato di
Prestazione Energetica (APE) è necessario per conoscere il
consumo energetico unitario di un immobile e valutare quanto questo costo inciderà sulle spese di gestione dell'immobile.
Con l'APE si possono anche confrontare due immobili e valutare quale di questi consuma meno!
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013 prescrive che l'Attestato di
Prestazione Energetica (APE) è obbligatorio
nei seguenti casi:
- Compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);
- Tutti i "nuovi" contratti di locazione;
- Contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito
- Edifici di nuova costruzione;
- Interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione;
- Ristrutturazioni edilizie superiori al 25% dell’intera superficie;
- Ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell’esistente;
- Per accedere a sgravi fiscali o incentivi (accesso alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica degli edifici). Visto l’ampia importanza di questo tema ci permettiamo di
suggerirvi qualora non l’abbiate già fatto il sito dell’ENEA ed in particolare questo link
- Pubblicazione di annunci commerciali finalizzati alla vendita o locazione di edifici;
Ha validità di 10 anni dalla data della sua emissione solo se non vengono eseguiti sull'immobile interventi che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio.
L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi,
della caldaia, posa di isolante, etc
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica).
Mentre l'AQE (Attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE.
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs
192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi
tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
Maggiori informazioni su questo articolo: Quali edifici sono soggetti alla certificazione energetica? e nello studio del Notariato