Ex L10/91 Relazione Tecnica  Risparmio Energetico


LA RELAZIONE EX LEGGE10/91, informazioni e costi

  Il nostro studio termotecnico Barini è abilitato per il progetto degli impianti termici e di climatizzazione e per la stesura della relazione tecnica sul contenimento energetico, meglio conosciuta come relazione ex legge10/91. La pratica è obbligatoria per legge quando si interviene su un immobile modificando le prestazioni energetiche o il rendimento degli impianti termici e di climatizzazione presenti. Occorre presentare la pratica ex legge 10 anche quando si modifica l’involucro dell’edificio, ad esempio in caso di isolamento termico a cappotto, oppure se si interviene dall’interno tramite pannelli o contropareti coibentate. Ai sensi del DM 26/6/2015 requisiti minimi occorre presentare la relazione tecnica ex Legge 10/91 anche per usufruire del bonus facciate per il cappotto termico.

 

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APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA LEGGE 10/91

  1. Normativa sul rendimento energetico degli edifici in edilizia
  2. Cosa è la relazione legge 10/91 e quando serve?
  3. Pratica legge 10/91 e BONUS FACCIATE con cappotto termico

Normativa sul rendimento energetico degli edifici in edilizia

La prima legge che ha interessato l’aspetto energetico degli edifici è stata appunto la famosa Legge 10/91 che con i suoi decreti attuativi ha regolato il settore più o meno fino al 2005. Successivamente il DLgs 192/05 ha introdotto alcune importanti novità nel settore sopratutto nell’ambito delle verifiche obbligatorie da effettuare sugli impianti termici di riscaldamento o sulle caratteristiche termiche delle strutture disperdenti (pareti, solai, infissi, coperture).

Successivamente è stato introdotto anche il DLgs 311/06 che insieme al sopracitato DLgs 192/05 ha normato il settore fino a circa il 2009. In seguito a importanti direttive europee che sono state introdotte negli anni successivi si sono poi susseguiti una serie di strumenti legislativi di recepimento che hanno in pochi anni rivoluzionato il panorama normativo inerente il contenimento dei consumi energetici, ad oggi abbiamo quindi un insieme di leggi e decreti che si sono integrati e fusi gli uni con gli altri (spesso in maniera sovrapposta) e che descrivono gli obblighi di legge in vigore attualmente. Essi sono:

  • DLgs 192/05
  • DLgs 311/06
  • DLgs 28/11
  • DL 63/13
  • Legge 90/13
  • DM 26/6/2015 e allegati (Decreto requisiti minimi)

L’attuale normativa che sta alla base della relazione tecnica ai sensi della Legge 10/91 è quindi frutto di un lungo e tortuoso percorso iniziato nel lontano 1991 e che sembra essere in continua evoluzione vista l’enorme importanza del contenimento dei consumi energetici al fine di ridurre le emissioni di CO2.

Cosa è la relazione legge 10/91 e a cosa serve?

Con il termine “relazione legge 10” si intende in gergo tecnico un documento che riassume tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle specifiche richieste per legge (vedi paragrafo precedente). Le prescrizioni di legge riguardano in generale le caratteristiche degli impianti termici presenti negli edifici (impianto di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda, aerazione, ventilazione, clima, ecc…) e le caratteristiche del’involucro edilizio (pareti, solai, coperture, infissi). Ogni volta che si edifica un nuovo edificio o si interviene con dei lavori di ristrutturazione su un edificio esistente (con modifiche che influiscono sulle prestazioni energetiche o sugli impianti termici) occorre incaricare un termotecnico professionista affinché prepari la relazione tecnica ex legge 10/91. Riassumendo quindi la relazione legge 10/91 va sempre riferita a un progetto integrato edificio-impianto (che peraltro va allegato alla relazione stessa) e riporta tutte le verifiche di legge necessarie per garantire il rispetto della normativa in vigore. La relazione ve presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e deve riportare l’asseverazione del termotecnico professionista che garantisce la correttezza delle verifiche effettuate e il raggiungimento degli standard minimi di legge (si veda anche il DM 26/6/2015, detto anche “decreto requisiti minimi” per maggiori informazioni e dettagli).

Pratica legge 10/91 e bonus facciate con cappotto termico

Nel caso si realizzi un intervento di isolamento termico a cappotto (o cappotto termico in facciata) occorre depositare presso il comune di riferimento la pratica ex Legge 10/91 dove sono riportati i calcoli termotecnici effettuati e le verifiche di legge ai sensi del DM 26/6/2015 requisiti minimi. Per ottenere il bonus facciate sul cappotto termico occorre infatti che l’intervento soddisfi alcune stringenti verifiche di legge e che un termotecnico professionista svolga i calcoli necessari e asseveri l’intervento. La normativa sul bonus facciate infatti prevede che sia possibile usufruire della detrazione del 90% anche sul cappotto termico ma la trasmittanza risultante deve essere inferiore a certi valori stabiliti dalla legge. Si consiglia quindi di rivolgersi sempre a un termotecnico prima di eseguire l’isolamento termico a cappotto con bonus facciate.

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